Art. 2

Funzionalità dell’interfaccia elettronica

In vigore dal 12 feb 2020
Funzionalità dell’interfaccia elettronica L’interfaccia elettronica dello Stato membro d'identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d'identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità: a) consentire la possibilità di salvare le informazioni, e le eventuali modifiche delle stesse, da comunicare ai sensi dell'articolo 361 o 369 septdecies della direttiva 2006/112/CE nonché le informazioni da inserire nella dichiarazione IVA a norma dell'articolo 365, 369 octies o 369 unvicies della medesima direttiva, prima di comunicare tali informazioni o modifiche; b) consentire al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronici, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro d'identificazione.
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