Art. 1
Comunicazione al segretariato della NEAFC
In vigore dal 3 feb 2020
L’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Comunicazione al segretariato della NEAFC
1. I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, continuano a essere conformi alle norme generali fissate nell’allegato X del presente regolamento fino alla data indicata al paragrafo 3; i codici corrispondenti da utilizzare nelle comunicazioni con il segretariato della NEAFC sono quelli indicati nell’allegato XI.
2. Gli Stati membri completano entro il 1o novembre 2020 tutti i preparativi tecnici necessari per consentire l’utilizzo dei seguenti formati di scambio di dati e sistemi di comunicazione dei dati per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC:
a)
il formato ai fini dello scambio di dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preliminare, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco è l’XSD del campo attività di pesca, sulla base della norma UN/FLUX P1000-3. Lo scambio di dati è conforme al documento di attuazione FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC;
b)
il formato per la comunicazione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci è l’XSD del campo posizione del peschereccio, sulla base della norma UN/FLUX P1000-7. Lo scambio di dati è conforme al documento di attuazione FLUX sulla posizione del peschereccio adottato dalla NEAFC.
3. Gli Stati membri utilizzano i formati di scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui al paragrafo 2 a decorrere dalla data che sarà comunicata dalla Commissione a seguito della decisione adottata in merito dalla NEAFC. Gli scambi di dati sono conformi ai documenti di attuazione FLUX adottati dalla NEAFC.
4. In deroga a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono utilizzare il formato di scambio di dati di cui al paragrafo 2, lettera b), per comunicare i dati relativi al sistema di controllo dei pescherecci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la data a partire dalla quale sarà utilizzato il nuovo formato di scambio di dati.».
Storico versioni
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