Art. 1 · Comunicazione al segretariato della NEAFC

Art. 1

Comunicazione al segretariato della NEAFC

In vigore dal 3 feb 2020
L’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Comunicazione al segretariato della NEAFC 1.   I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, continuano a essere conformi alle norme generali fissate nell’allegato X del presente regolamento fino alla data indicata al paragrafo 3; i codici corrispondenti da utilizzare nelle comunicazioni con il segretariato della NEAFC sono quelli indicati nell’allegato XI. 2.   Gli Stati membri completano entro il 1o novembre 2020 tutti i preparativi tecnici necessari per consentire l’utilizzo dei seguenti formati di scambio di dati e sistemi di comunicazione dei dati per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC: a) il formato ai fini dello scambio di dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preliminare, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco è l’XSD del campo attività di pesca, sulla base della norma UN/FLUX P1000-3. Lo scambio di dati è conforme al documento di attuazione FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC; b) il formato per la comunicazione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci è l’XSD del campo posizione del peschereccio, sulla base della norma UN/FLUX P1000-7. Lo scambio di dati è conforme al documento di attuazione FLUX sulla posizione del peschereccio adottato dalla NEAFC. 3.   Gli Stati membri utilizzano i formati di scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui al paragrafo 2 a decorrere dalla data che sarà comunicata dalla Commissione a seguito della decisione adottata in merito dalla NEAFC. Gli scambi di dati sono conformi ai documenti di attuazione FLUX adottati dalla NEAFC. 4.   In deroga a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono utilizzare il formato di scambio di dati di cui al paragrafo 2, lettera b), per comunicare i dati relativi al sistema di controllo dei pescherecci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la data a partire dalla quale sarà utilizzato il nuovo formato di scambio di dati.».
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