Art. 94
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli equini donatori
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli equini donatori
L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti o embrioni di equini è consentito solo se gli animali donatori di tale materiale germinale soddisfano le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), e all’, paragrafo 6, del presente regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.
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