Art. 37

Divieto di pesca delle Mobulidae

In vigore dal 27 gen 2020
Divieto di pesca delle Mobulidae Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono state catturate Mobulidae, i pescherecci dell’Unione le rilasciano immediatamente, per quanto possibile vive e indenni.
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Divieto di pesca delle Mobulidae (Art. 37 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo