Art. 37 · Divieto di pesca delle Mobulidae

Art. 37

Divieto di pesca delle Mobulidae

In vigore dal 27 gen 2020
Divieto di pesca delle Mobulidae Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono state catturate Mobulidae, i pescherecci dell’Unione le rilasciano immediatamente, per quanto possibile vive e indenni.
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