Art. 34

FAD derivanti

In vigore dal 27 gen 2020
FAD derivanti 1.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall’armatore o dall’operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci con reti da circuizione. 2.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare. 3.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.
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FAD derivanti (Art. 34 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo