Art. 33

Pesca con reti da circuizione

In vigore dal 27 gen 2020
Pesca con reti da circuizione 1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci con reti da circuizione è vietata: a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2020 alle ore 24.00 dell’8 ottobre 2020 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — le coste americane del Pacifico, — longitudine 150° O, — latitudine 40° N, — latitudine 40° S; b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24.00 dell’8 novembre 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — longitudine 96° O, — longitudine 110° O, — latitudine 4° N, — latitudine 3° S. 2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2020, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto tutti i pescherecci con reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1. 3.   I pescherecci con reti da circuizione adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati. 4.   Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti: a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o b) nel corso dell’ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
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Pesca con reti da circuizione (Art. 33 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo