Art. 13
Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico
In vigore dal 27 gen 2020
Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico
1. Le misure seguenti si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f, 7g, nella parte 7h a nord di 49° 30’ di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30’ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:
a)
alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:
—
sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
—
sacco T90 con maglie di 100 mm;
—
sacco con maglie di 120 mm;
—
sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm fino al 31 maggio 2020;
b)
a decorrere dal 1o giugno 2020, oltre alle misure di cui alla lettera a), le navi dell’Unione utilizzano: i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo o ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP;
c)
ai pescherecci dell’Unione operanti con sciabiche le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:
—
sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
—
sacco T90 con maglie di 100 mm;
—
sacco con maglie di 120 mm.
2. Ad eccezione delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione (30), alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e, o alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico nella zona di cui al paragrafo 1, le cui catture sono costituite per meno del 20 % da eglefino, è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente apertura di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, valutato dallo CSTEP.
3. A norma dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
4. Le navi dell’Unione possono utilizzare un attrezzo altamente selettivo alternativo a quelli elencati al paragrafo 1, lettere a) e b), che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1 %.
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