Art. 27

Dispositivi FAD derivanti e navi d’appoggio

In vigore dal 27 gen 2020
Dispositivi FAD derivanti e navi d’appoggio 1.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 300 FAD derivanti in attività. 2.   Il numero di navi d’appoggio corrisponde a un massimo di due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio. 3.   In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera dello stesso Stato membro. 4.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
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Dispositivi FAD derivanti e navi d’appoggio (Art. 27 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo