Art. 4
Accesso in sola lettura all’EHDB
In vigore dal 20 gen 2020
Accesso in sola lettura all’EHDB
1. Per consentire l’attuazione di misure amministrative volte a garantire la navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e raccogliere i dati statistici, l’accesso in sola lettura all’EHDB può essere concesso ad autorità diverse da quelle di cui all’, appartenenti agli Stati membri, alle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e ai paesi terzi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi degli organismi di cui al paragrafo 1 indicando i loro profili utilizzatore in conformità dell’allegato 2 del presente regolamento.
3. L’accesso in sola lettura all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 4 del presente regolamento.
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