Art. 3
Pieno accesso ai dati nell’EHDB e loro trattamento
In vigore dal 20 gen 2020
Pieno accesso ai dati nell’EHDB e loro trattamento
1. Le autorità competenti degli Stati membri, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE accedono ai dati e ne eseguono il trattamento al fine di supportare l’attuazione di misure amministrative volte a mantenere la sicurezza e la facilità di navigazione e di garantire l’applicazione della direttiva (UE) 2016/1629.
2. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantita la coerenza tra i dati conservati nei registri di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/1629 e i dati forniti nell’EHDB.
4. Il pieno accesso all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 3 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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