Art. 4

Informazioni relative al giornale di bordo

In vigore dal 20 gen 2020
Informazioni relative al giornale di bordo 1.   Gli Stati membri registrano nella banca dati europea degli scafi i dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397. 2.   Le condizioni per l’uso della banca dati europea degli scafi allo scopo di registrare i dati relativi ai giornali di bordo in conformità all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 sono stabilite nell’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:473:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo