Art. 3
Informazioni relative ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione
In vigore dal 20 gen 2020
Informazioni relative ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione
1. La Commissione istituisce la banca dati dell’Unione. Essa la gestisce in conformità ai requisiti di cui all’allegato I. Essa è responsabile del funzionamento tecnico e della manutenzione di tale banca dati. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità della banca dati dell’Unione.
2. Gli Stati membri che rilasciano certificati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 mettono a disposizione della banca dati dell’Unione, mediante tecnologia machine-to-machine, i registri di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda i dati di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna autorità competente degli Stati membri designata come titolare del trattamento dei dati inclusi nei registri nazionali e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati dell’Unione. Le responsabilità sono ripartite tra i contitolari del trattamento dei dati in conformità all’allegato III.
4. La Commissione è considerata titolare del trattamento dei dati personali necessari a concedere e a gestire i diritti di accesso alla banca dati dell’Unione.
Storico versioni
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