Art. 2

In vigore dal 17 gen 2020
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica alle procedure di rinnovo delle sostanze attive per le quali il periodo di approvazione scade il 13 maggio 2023 o dopo tale data. Tuttavia esso non si applica alle procedure di rinnovo delle sostanze attive per le quali sono già stati presentati fascicoli supplementari prima della data di adozione del presente regolamento.
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