Art. 59

Titoli di esportazione rilasciati nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

In vigore dal 17 dic 2019
Titoli di esportazione rilasciati nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America 1.   I prodotti compresi nel codice NC 0406 di cui all’allegato XIII sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione all’atto dell’esportazione verso gli Stati Uniti d’America nell’ambito: a) del contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio; b) dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round; c) dei contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round. 2.   In deroga all’, le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dal 1° al 10 settembre dell’anno che precede l’anno contingentale per il quale sono assegnati i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate contemporaneamente all’autorità emittente di uno Stato membro. 3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 16, il codice a otto cifre della NC. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nella voce NC 0406. 4.   I richiedenti dei titoli di esportazione dimostrano che l’importatore designato è una loro filiale. 5.   I richiedenti dei titoli di esportazione indicano nella domanda: a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente statunitense secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»; b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States»; c) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti d’America. 6.   La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni: a) la sezione 7 indica come paese di destinazione «Stati Uniti d’America»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata; b) la sezione 20 indica: i) «Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America; ii) Contingente per l’anno civile xxxx — articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761; iii) Identificazione del contingente: …; iv) Valido dal 1o gennaio al 31 dicembre xxxx»; c) la sezione 22 indica: «Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC». 7.   Per ciascun contingente indicato nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati nei commi seguenti. A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra il contingente Uruguay Round e il contingente Tokyo Round, questi due contingenti devono essere considerati due contingenti separati. Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato. Per gli altri contingenti di cui alla colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato. 8.   Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell’importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l’idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «Code of Federal Regulations» (codice dei regolamenti federali). 9.   Le informazioni sui contingenti aperti dagli Stati Uniti d’America sono fornite insieme alla domanda di titolo di esportazione e presentate secondo il modello riportato nell’allegato XIV. 10.   In deroga all’ del presente regolamento, i titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi per i quali i titoli sono stati assegnati.
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Titoli di esportazione rilasciati nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America (Art. 59 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo