Art. 39

Norme specifiche applicabili all’aglio importato da alcuni paesi

In vigore dal 17 dic 2019
Norme specifiche applicabili all’aglio importato da alcuni paesi 1.   L’aglio originario dell’Iran, del Libano, della Malaysia, di Taiwan, degli Emirati arabi uniti o del Vietnam può essere immesso in libera pratica nell’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità competenti nazionali del paese interessato a norma degli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; b) che il prodotto sia stato trasportato direttamente dal paese di origine all’Unione. 2.   Ai fini del presente articolo, si considera direttamente trasportato nell’Unione un prodotto che: a) è trasportato da un paese terzo nell’Unione senza attraversare il territorio di un altro paese terzo; b) è trasportato attraverso uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, purché tale attraversamento sia giustificato da motivi geografici o di trasporto e a condizione che il prodotto: i) sia rimasto sotto la supervisione delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito; ii) non sia stato immesso in libera pratica o in consumo nel paese o nei paesi di transito o di deposito; iii) non abbia subito operazioni nel paese o nei paesi di transito o di deposito, ad eccezione delle operazioni di scarico e di ricarico o delle altre operazioni necessarie per mantenerlo in buono stato. 3.   La prova che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soddisfatte è presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Essa comprende: a) un documento di trasporto unico rilasciato dal paese di origine che include l’attraversamento del paese o dei paesi di transito oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito che include: i) una descrizione precisa della merce; ii) le date di scarico e carico, con i dettagli per l’identificazione dei veicoli di trasporto utilizzati; iii) una dichiarazione che certifichi le condizioni in cui è stata tenuta la merce; c) se la prova di cui ai punti a) o b) non può essere fornita, qualsiasi altro documento probatorio.
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Norme specifiche applicabili all’aglio importato da alcuni paesi (Art. 39 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo