Art. 38

Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell’Argentina

In vigore dal 17 dic 2019
Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell’Argentina 1.   Il presente articolo si applica unicamente ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 per l’aglio originario dell’Argentina. 2.   Per «importatore tradizionale» si intende un importatore che fornisce la prova: a) di avere ottenuto e utilizzato titoli per i contingenti tariffari per l’aglio fresco, codice NC 0703 20 00, a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 (34) della Commissione o del presente regolamento in ciascuno dei tre periodi contingentali precedenti; b) di avere immesso in libera pratica nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti all’, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o di avere esportato dall’Unione almeno 50 tonnellate di aglio nel periodo contingentale precedente la presentazione della domanda. 3.   Per «nuovo importatore» si intende un operatore diverso da quello del paragrafo 2 che fornisce la prova di uno dei due elementi seguenti: a) di avere importato nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti dall’, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda; b) di avere esportato verso paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda. 4.   Il quantitativo totale oggetto delle domande di titoli presentate da un nuovo importatore in un qualsiasi sottoperiodo non può superare il 10 % del quantitativo totale disponibile per gli importatori tradizionali e nuovi, conformemente all’allegato VI, per tale sottoperiodo e tale origine. Le domande non conformi a tale disposizione sono respinte dalle autorità competenti. 5.   Nella casella 20 della domanda di titolo è indicato se la domanda è presentata, a seconda dei casi, da un «importatore tradizionale» o da un «nuovo importatore». 6.   Il quantitativo disponibile per l’aglio originario dell’Argentina è ripartito come segue: a) il 70 % del quantitativo è ripartito tra gli importatori tradizionali; b) il 30 % del quantitativo è ripartito tra i nuovi importatori. 7.   Se, sulla base delle notifiche ricevute a norma del presente regolamento, la Commissione conclude che le domande non coprono interamente i quantitativi per le categorie di cui al paragrafo 6, il quantitativo non richiesto viene aggiunto al quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo per la stessa categoria.
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Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell’Argentina (Art. 38 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo