Art. 12
Prescrizioni supplementari per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone aventi programmi di eradicazione approvati per malattie specifiche
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni supplementari per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone aventi programmi di eradicazione approvati per malattie specifiche
1. Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’ e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
a)
gli animali provengono da uno stabilimento indenne da leucosi bovina enzootica;
o
b)
se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, non sono stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento in questione nei 24 mesi precedenti la partenza degli animali, e
i)
se hanno un’età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4,
—
su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;
o
—
su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la partenza, purché tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali;
o
ii)
se hanno un’età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali.
2. Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’ e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
a)
se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva,
i)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;
o
ii)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;
o
iii)
gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, nel caso di animali vaccinati con vaccino gE-deleto, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;
o
iv)
gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne senza che questi vengano a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;
o
b)
se provengono da uno stabilimento non indenne da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena.
3. Gli operatori spostano bovini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina solo se gli animali sono conformi alle prescrizioni di cui all’ e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
a)
se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da diarrea virale bovina,
i)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;
o
ii)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina;
o
iii)
lo stabilimento è stato sottoposto, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o punto iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la partenza degli animali;
o
iv)
gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della partenza;
o
v)
gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne separatamente da bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;
b)
se provengono da uno stabilimento non indenne da diarrea virale bovina, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6,
e
i)
gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena;
o
ii)
gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, su campioni prelevati prima della partenza o, nel caso di femmine gravide, prima dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione.
4. In deroga all’, paragrafo 1, lettera i), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di bovini detenuti che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione di cui all’.
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