Art. 21

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2019
Disposizioni transitorie 1.   I diritti annuali o di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, da 8 a 13, e 15, si applicano ai compiti di certificazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal successivo ciclo di fatturazione che ha inizio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le tariffe orarie di cui all’allegato, parte II, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento ai compiti in corso all’entrata in vigore del presente regolamento e per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria. 3.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, e per quanto riguarda i diritti di approvazione dell’organizzazione e i diritti di approvazione di qualificazione dei dispositivi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, e nonostante tali disposizioni, i diritti e gli oneri relativi alle domande in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente all’allegato, parte II, fino all’espletamento dei compiti derivanti da tali domande. 4.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, i diritti indicati nella tabella si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 5.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (UE) n. 319/2014.
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