Art. 19

Valutazione e revisione

In vigore dal 16 dic 2019
Valutazione e revisione 1.   L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell’importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. 2.   L’Agenzia valuta periodicamente l’allegato al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l’Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall’Agenzia. 3.   Il presente regolamento è rivisto quando necessario, in particolare tenendo conto delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi. 4.   L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 prima di esprimere il suo parere e spiega i motivi delle modifiche proposte.
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Valutazione e revisione (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/2153) — Testo vigente | Portale Normativo