Art. 3

Prescrizioni per l’uscita del materiale specificato

In vigore dal 13 dic 2019
Prescrizioni per l’uscita del materiale specificato Il materiale specificato può uscire unicamente dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento designate dagli Stati membri in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 se soddisfa le seguenti condizioni: a) è stato tenuto unicamente nelle stazioni di quarantena o nelle strutture di confinamento riconosciute conformemente alle prescrizioni stabilite agli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031; b) è risultato indenne dagli organismi nocivi specificati in conformità all’ del presente regolamento di esecuzione.
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