Art. 3
Prescrizioni per l’uscita del materiale specificato
In vigore dal 13 dic 2019
Prescrizioni per l’uscita del materiale specificato
Il materiale specificato può uscire unicamente dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento designate dagli Stati membri in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 se soddisfa le seguenti condizioni:
a)
è stato tenuto unicamente nelle stazioni di quarantena o nelle strutture di confinamento riconosciute conformemente alle prescrizioni stabilite agli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
è risultato indenne dagli organismi nocivi specificati in conformità all’ del presente regolamento di esecuzione.
Storico versioni
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