Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«materiale specificato»: le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o elencati a norma dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 48, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento;
b)
«organismi nocivi specificati»: gli organismi nocivi ai quali il materiale specificato è notoriamente sensibile e che appartengono a una delle seguenti categorie:
i)
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, elencati a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/2031;
ii)
organismi nocivi soggetti a misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;
iii)
organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, elencati a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento;
c)
«metodi»: tutti i metodi ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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