Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «materiale specificato»: le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o elencati a norma dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 48, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento; b) «organismi nocivi specificati»: gli organismi nocivi ai quali il materiale specificato è notoriamente sensibile e che appartengono a una delle seguenti categorie: i) organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, elencati a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/2031; ii) organismi nocivi soggetti a misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento; iii) organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, elencati a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento; c) «metodi»: tutti i metodi ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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