Art. 15
Meccanismi di raccolta e messa a disposizione delle informazioni
In vigore dal 29 nov 2019
Meccanismi di raccolta e messa a disposizione delle informazioni
1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene:
a)
la descrizione dettagliata della procedura e delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente utilizzerà per assicurare la raccolta tempestiva, strutturata e completa dei dati dei soggetti segnalanti, compresa una copia di eventuali manuali sulla segnalazione da mettere a disposizione dei soggetti segnalanti;
b)
la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 l’accesso diretto e immediato alle informazioni di cui agli articoli da 2 a 8 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (11), compresa una copia del manuale d’uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso;
c)
la descrizione delle procedure che il richiedente intende utilizzare per calcolare i punteggi indicanti il livello di completezza dei dati di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/1229 e la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che intende utilizzare per garantire ai soggetti elencati all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 un accesso diretto e immediato ai punteggi relativi al livello di completezza dei dati, in conformità del medesimo regolamento, compresa una copia del manuale d’uso e delle procedure interne necessarie per ottenere tale accesso.
2) La descrizione dettagliata di cui al paragrafo 1, lettera a):
a)
distingue tra risorse, metodi e canali automatizzati e manuali;
b)
se le risorse, i metodi o i canali sono manuali:
i)
descrive in che modo tali risorse, metodi o canali rispondono al requisito di scalabilità di cui all’, lettera b), del presente regolamento;
ii)
descrive le procedure specifiche poste in essere dal richiedente per assicurare che tali risorse, metodi e canali siano conformi all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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