Art. 4

Ruoli e interfacce delle parti interessate al S.E.T.

In vigore dal 28 nov 2019
Ruoli e interfacce delle parti interessate al S.E.T. 1.   Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. predispongono interfacce comuni e attuano protocolli di comunicazione in conformità ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento di esecuzione. I fornitori del S.E.T. forniscono agli esattori di pedaggi, attraverso canali di comunicazione interoperabili, informazioni sicure relative alle operazioni di pedaggio e alle attività di controllo/applicazione in conformità alle specifiche tecniche applicabili. 2.   I fornitori del S.E.T. garantiscono che gli esattori di pedaggi siano in grado di stabilire senza difficoltà e in maniera inequivocabile se un veicolo che circola nel settore del S.E.T. di loro competenza che richiede l’utilizzo di un’apparecchiatura di bordo e che si presume utilizzi il S.E.T. sia effettivamente dotato di un’apparecchiatura di bordo del S.E.T. valida e correttamente funzionante che fornisce informazioni esatte. 3.   L’apparecchiatura di bordo del S.E.T. presenta un’interfaccia uomo-macchina che indica all’utente che l’apparecchiatura di bordo funziona correttamente e un’interfaccia atta a dichiarare i parametri di pedaggio variabili e a indicare le impostazioni di tali parametri.
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