Art. 2
Obblighi specifici dei fornitori del S.E.T.
In vigore dal 28 nov 2019
Obblighi specifici dei fornitori del S.E.T.
1. I fornitori del S.E.T. istituiscono, ai fini del monitoraggio dell’efficienza dei loro servizi, processi operativi soggetti ad audit che prevedono misure adeguate qualora vengano rilevati problemi legati alle prestazioni o violazioni dell’integrità.
2. Nei sistemi basati sul sistema globale di navigazione via satellite, i fornitori del S.E.T. monitorano la disponibilità dei dati di localizzazione via satellite relativi a navigazione e posizionamento. I suddetti fornitori informano gli esattori di pedaggi di qualsiasi loro difficoltà nella determinazione dei dati del rapporto di pedaggio correlata alla ricezione dei segnali satellitari.
3. Un esattore di pedaggi può chiedere la collaborazione di un fornitore del S.E.T. per eseguire senza preavviso prove circostanziate del sistema di pedaggio che coinvolgano veicoli che circolano o hanno circolato di recente nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi. Il numero di veicoli sottoposti a tali prove in un anno per un determinato fornitore del S.E.T. è proporzionato al traffico medio annuale o alle previsioni di traffico del fornitore del S.E.T. nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi.
4. Se non altrimenti concordato, il fornitore del S.E.T. fornisce all’esattore di pedaggi le informazioni elencate di seguito, necessarie per applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti del S.E.T. o per consentire all’esattore di pedaggi di verificare il calcolo del pedaggio applicato ai veicoli degli utenti del S.E.T. dai fornitori del S.E.T.:
a)
il numero di targa del veicolo dell’utente del S.E.T., compresa la sigla automobilistica internazionale del paese;
b)
un identificativo del conto dell’utente del S.E.T.;
c)
un identificativo dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata in un settore del S.E.T.;
d)
i parametri di classificazione del veicolo necessari per stabilire la tariffa applicabile.
Lo scambio di dati è conforme alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento di esecuzione.
5. I fornitori del S.E.T. offrono un servizio e un’assistenza tecnica adeguati per garantire l’impostazione corretta dell’apparecchiatura di bordo. I fornitori del S.E.T. sono responsabili dei parametri fissi di classificazione dei veicoli memorizzati nell’apparecchiatura di bordo o nel loro back-office. I parametri variabili di classificazione dei veicoli, che possono variare da un percorso all’altro o nell’ambito di uno stesso percorso e la cui introduzione è prevista mediante un intervento all’interno del veicolo, sono configurabili attraverso un’apposita interfaccia uomo-macchina.
6. Ove applicabile, nelle fatture rilasciate a singoli utenti del S.E.T. da fornitori del S.E.T. è operata una distinzione chiara tra gli oneri per i servizi del fornitore del S.E.T. e i pedaggi dovuti e sono indicati quanto meno, salvo che l’utente decida diversamente, l’ora e il luogo relativi ai pedaggi dovuti e gli elementi di dettaglio di interesse per l’utente in relazione a specifici pedaggi.
7. I fornitori del S.E.T. informano immediatamente gli utenti del S.E.T. di qualsiasi mancato rapporto di pedaggio relativo al conto di quest’ultimo, offrendo l’opportunità di regolarizzare il conto prima di adottare misure coercitive, ove possibile ai sensi della legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:204:oj#art-2