Art. 3

Obblighi degli utenti del S.E.T.

In vigore dal 28 nov 2019
Obblighi degli utenti del S.E.T. 1.   Gli utenti del S.E.T. garantiscono la correttezza di tutti i dati relativi agli utenti e ai veicoli trasmessi ai fornitori del S.E.T. e della dichiarazione dei parametri variabili. 2.   Gli utenti del S.E.T. adottano tutte le misure possibili per garantire che l’apparecchiatura di bordo sia operativa mentre il veicolo è in circolazione all’interno di un settore del S.E.T. che la richiede. 3.   Gli utenti del S.E.T. usano l’apparecchiatura di bordo secondo le istruzioni fornite dal fornitore del S.E.T., in particolare per quanto concerne la dichiarazione dei parametri variabili di classificazione dei veicoli.
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