Art. 2

Classificazione dei veicoli

In vigore dal 28 nov 2019
Classificazione dei veicoli 1.   I parametri utilizzati per classificare i veicoli allo scopo di determinare i pedaggi sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I del presente regolamento delegato. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520, qualora un esattore di pedaggi intenda introdurre nuovi parametri di classificazione dei veicoli, lo Stato membro in cui è registrato deve informarne la Commissione, gli altri Stati membri e i fornitori del S.E.T. operativi nello stesso settore S.E.T. sei mesi prima dell’introduzione di tali nuovi parametri di classificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:203:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo