Art. 2

In vigore dal 28 nov 2019
L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli la media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della Thailandia fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione dai quali si desuma che tale produttore esportatore: a) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell’inchiesta iniziale») non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui al paragrafo 1; b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Thailandia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato nell’Unione del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
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