Art. 1

In vigore dal 28 nov 2019
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato con il codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con il codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario del Regno di Thailandia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping (%) Codice TARIC aggiuntivo Karn Corn Co. Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 711 30, Thailandia 3,1 A789 Kuiburi Fruit Canning Co. Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia 14,3 A890 Malee Sampran Public Co. Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia 12,8 A790 River Kwai International Food Industry Co. Ltd., 99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000, Thailandia 12,8 A791 Sun Sweet Co. Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia 11,1 A792 Produttori esportatori elencati nell’allegato che hanno collaborato 12,9 A793 Tutte le altre società 14,3 A999 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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