Art. 24
Deroghe
In vigore dal 27 nov 2019
Deroghe
1. Qualora l’applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati in virtù dello stesso in un sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere le relative deroghe per un periodo massimo di tre anni.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione.
L’impatto di tale deroga sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L’onere per i rispondenti è preso in considerazione all’atto della concessione della deroga.
2. Qualora la deroga riguardante i domini in cui sono stati effettuati gli studi pilota di cui all’ sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per la concessione di un’ulteriore deroga per un periodo massimo di un anno.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indichi le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della proroga concessa a norma del paragrafo 1.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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