Art. 6
Esenzioni
In vigore dal 27 nov 2019
Esenzioni
1. Le autorità competenti possono esentare un’impresa di investimento dall’applicazione dell’ in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette in presenza di tutte le condizioni elencate di seguito:
a)
l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’, paragrafo 1;
b)
è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i)
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra in un gruppo di imprese di investimento soggette a vigilanza su base consolidata ai sensi dell’;
c)
sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
d)
le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’ del presente regolamento concordano su detta esenzione;
e)
i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
i)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;
ii)
previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;
iii)
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e
iv)
l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.
2. Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’ in relazione alla parte sei in presenza di tutte le condizioni seguenti:
a)
l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’, paragrafo 1;
b)
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente all’articolo 228 della direttiva 2009/138/CE;
c)
sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
d)
le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità della direttiva 2009/138/CE concordano su detta esenzione;
e)
i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
i)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;
ii)
previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;
iii)
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e
iv)
l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.
3. Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’ in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’impresa di investimento rientra nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o rientra in un gruppo di imprese di investimento cui si applica l’, paragrafo 3, del presente regolamento e non si applica l’esenzione di cui all’, paragrafo 4;
b)
l’impresa madre, su base consolidata, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti e imprese di investimento all’interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti e imprese di investimento;
c)
l’impresa madre e l’impresa di investimento hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra l’impresa madre e l’impresa di investimento per consentire loro di soddisfare le obbligazioni singole e le obbligazioni congiunte, quando giungono a scadenza;
d)
non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l’adempimento dei contratti di cui alla lettera c);
e)
le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’ del presente regolamento concordano su detta esenzione.
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