Art. 3

In vigore dal 19 nov 2019
Al fine di beneficiare di un contingente stabilito nell’allegato del presente regolamento, i prodotti sono corredati di una dichiarazione di origine firmata dall’esportatore autorizzato (definito nel protocollo n. 1) ove si certifica che i prodotti soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato B(a) del protocollo n. 1. La dichiarazione di origine soddisfa i requisiti di cui al protocollo n. 1 e reca la seguente dicitura in lingua inglese: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».
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Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1927 — Testo vigente | Portale Normativo