Art. 1
In vigore dal 19 nov 2019
Le deroghe stabilite all’allegato B(a) del protocollo n. 1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («protocollo n. 1») si applicano, nel caso dei prodotti elencati all’allegato del presente regolamento, entro i limiti dei contingenti ivi stabiliti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1927:oj#art-1