Art. 3
Prescrizioni relative ai certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC
In vigore dal 12 nov 2019
Prescrizioni relative ai certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC
I certificati ufficiali che non sono presentati con il sistema IMSOC rispettano le seguenti prescrizioni:
1.
oltre alla firma del certificatore, il certificato ufficiale reca un timbro ufficiale. La firma e il timbro sono di colore diverso da quello del testo stampato;
2.
se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni non pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure sono soppresse completamente dal certificato;
3.
il certificato ufficiale è costituito da:
a)
un unico foglio, o
b)
diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario, o
c)
una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza;
4.
se il certificato ufficiale è costituito da una sequenza di pagine, ogni pagina deve indicare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e recare la firma del certificatore e il timbro ufficiale;
5.
il certificato ufficiale è rilasciato prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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