Art. 3

Prescrizioni relative ai certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC

In vigore dal 12 nov 2019
Prescrizioni relative ai certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC I certificati ufficiali che non sono presentati con il sistema IMSOC rispettano le seguenti prescrizioni: 1. oltre alla firma del certificatore, il certificato ufficiale reca un timbro ufficiale. La firma e il timbro sono di colore diverso da quello del testo stampato; 2. se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni non pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure sono soppresse completamente dal certificato; 3. il certificato ufficiale è costituito da: a) un unico foglio, o b) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario, o c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza; 4. se il certificato ufficiale è costituito da una sequenza di pagine, ogni pagina deve indicare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e recare la firma del certificatore e il timbro ufficiale; 5. il certificato ufficiale è rilasciato prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:2128:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo