Art. 2

Modello di certificato ufficiale

In vigore dal 12 nov 2019
Modello di certificato ufficiale 1.   Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 29, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, il modello di certificato ufficiale riportato nell’allegato, parte I, del presente regolamento è utilizzato per la certificazione ufficiale delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti, che sono consegnate: a) a navi in uscita dal territorio dell’Unione e sono destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri, oppure b) da un deposito ubicato nel territorio dell’Unione a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell’Unione o in un paese terzo. Il certificato ufficiale può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico utilizzando il sistema IMSOC. 2.   Se il contenuto della partita viene formato in un deposito ed è costituito da prodotti di diverse origini o categorie di prodotti, per tale partita può essere rilasciato un unico certificato ufficiale di accompagnamento.
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