Art. 6

In vigore dal 11 nov 2019
1.   L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco di cui all’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni. 2.   L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti nell’allegato I; o c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’, paragrafo 1.
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