Art. 2

In vigore dal 11 nov 2019
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, né è destinato a loro vantaggio. 3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/1894, come le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi: a) che sono responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l’autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale, incluse, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività che possono compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione; b) che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a); c) che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).
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