Art. 3
In vigore dal 8 nov 2019
Entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno successivo all’ultimo giorno di ciascun sottoperiodo di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1882:oj#art-3