Art. 3

In vigore dal 8 nov 2019
Entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno successivo all’ultimo giorno di ciascun sottoperiodo di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1882 — Testo vigente | Portale Normativo