Art. 2
In vigore dal 8 nov 2019
1. Le offerte sono presentate nei seguenti sottoperiodi, ciascuno dei quali scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles):
a)
dal 21 novembre 2019 al 26 novembre 2019;
b)
dal 12 dicembre 2019 al 17 dicembre 2019;
c)
dal 22 gennaio 2020 al 27 gennaio 2020;
d)
dal 20 febbraio 2020 al 25 febbraio 2020.
Se l’ultimo giorno del sottoperiodo coincide con un giorno festivo, la scadenza è alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
2. Per ogni sottoperiodo gli operatori presentano una sola offerta per ciascuno dei prodotti di cui all’, paragrafo 1.
3. La quantità minima di ogni offerta è di 50 tonnellate.
4. L’importo della cauzione di cui all’articolo 40, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è di 50 EUR per tonnellata.
5. L’aiuto è concesso per i prodotti sfusi di cui all’, paragrafo 1.
6. Le offerte possono essere presentate per prodotti già all’ammasso.
7. Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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