Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 7 nov 2019
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce:
a)
norme sulla definizione dei valori di riferimento per interventi riguardanti i residui di sostanze farmacologicamente attive per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009;
b)
principi metodologici e metodi scientifici di valutazione del rischio per la sicurezza dei valori di riferimento per interventi;
c)
valori di riferimento per interventi riguardanti i residui di determinate sostanze farmacologicamente attive per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009;
d)
norme specifiche sulle azioni da intraprendere in caso di presenza confermata di un residuo di una sostanza vietata o non consentita a livelli superiori, pari o inferiori al valore di riferimento per interventi.
Storico versioni
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