Art. 2
Verifica
In vigore dal 6 nov 2019
Verifica
1. I costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma dell’, paragrafo 2. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni errore rilevato nei dati comunicati.
2. La Commissione può verificare la qualità dei dati comunicati a norma dell’, paragrafo 2.
3. Quando viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all’interno dei dati a seguito di verifiche proprie, la Commissione adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare tali dati previa consultazione del costruttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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