Art. 1
Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori
In vigore dal 6 nov 2019
Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori
1. Per i nuovi veicoli pesanti con una data di simulazione antecedente il 1o luglio 2021, i costruttori monitorano e comunicano alla Commissione, a norma del presente regolamento, il file CSV (comma separated values), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e di condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI) (file «sum exec»).
2. I costruttori monitorano il file «sum exec» per ciascun veicolo pesante nuovo
a)
con data di simulazione compresa tra il 1o ottobre 2019 e il 30 giugno 2020 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2020;
b)
con data di simulazione compresa tra il 1o gennaio 2019 e il 30 settembre 2019 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021;
c)
con data di simulazione compresa tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021.
3. I file «sum exec» sono trasmessi dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico di dati al Business Data Repository gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente («Agenzia»). Il punto di contatto notifica alla Commissione e all’Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi con e-mail agli indirizzi di cui al presente paragrafo oltre.
4. Il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati per ciascun costruttore è da questi nominato, a norma del regolamento (UE) 2018/956, salvo diversa indicazione del costruttore alla Commissione entro il 1o settembre 2020.
5. Le notifiche vanno inviate ai seguenti indirizzi: «EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu» nonché «HDV-monitoring@eea.europa.eu».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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