Art. 2

Modelli per le comunicazioni agli investitori

In vigore dal 29 ott 2019
Modelli per le comunicazioni agli investitori 1.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XII. 2.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XIII.
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Modelli per le comunicazioni agli investitori (Art. 2 Regolamento (UE) 2020/1225) — Testo vigente | Portale Normativo