Art. 2
Modelli per le comunicazioni agli investitori
In vigore dal 29 ott 2019
Modelli per le comunicazioni agli investitori
1. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XII.
2. Le informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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