Art. 1
Modelli per le esposizioni sottostanti
In vigore dal 29 ott 2019
Modelli per le esposizioni sottostanti
1. Le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (6), sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
a)
il modello di cui all’allegato II del presente regolamento per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;
b)
il modello di cui all’allegato III del presente regolamento per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;
c)
il modello di cui all’allegato IV del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;
d)
il modello di cui all’allegato V del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da automobili;
e)
il modello di cui all’allegato VI del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso consumatori;
f)
il modello di cui all’allegato VII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su carte di credito;
g)
il modello di cui all’allegato VIII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su leasing;
h)
il modello di cui all’allegato IX del presente regolamento per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).
2. Le informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
a)
i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del tipo di esposizione sottostante;
b)
il modello di cui all’allegato X per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.
3. Le informazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all’allegato XI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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