Art. 3

Entrata in vigore

In vigore dal 24 ott 2019
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Tuttavia, il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito di cui al paragrafo 2.
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Entrata in vigore (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1795) — Testo vigente | Portale Normativo