Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/501

In vigore dal 24 ott 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2019/501 Il regolamento (UE) 2019/501 è così modificato: 1) all’, punto 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 12, secondo comma;»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorizzazioni che rimangono valide ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo possono continuare a essere utilizzate per gli scopi specificati al paragrafo 1 del presente articolo se sono state rinnovate secondo gli stessi termini e condizioni, o modificate in termini di fermate, tariffe o orario, e soggette alle regole e procedure di cui agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per un periodo di validità che non si estende oltre il 31 luglio 2020.»; 3) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 luglio 2020.»; 4) all’articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 luglio 2020.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1795:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo