Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/501
In vigore dal 24 ott 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2019/501
Il regolamento (UE) 2019/501 è così modificato:
1)
all’, punto 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 12, secondo comma;»;
2)
all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni che rimangono valide ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo possono continuare a essere utilizzate per gli scopi specificati al paragrafo 1 del presente articolo se sono state rinnovate secondo gli stessi termini e condizioni, o modificate in termini di fermate, tariffe o orario, e soggette alle regole e procedure di cui agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per un periodo di validità che non si estende oltre il 31 luglio 2020.»;
3)
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 luglio 2020.»;
4)
all’articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 luglio 2020.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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