Art. 2
Disposizione transitoria
In vigore dal 24 ott 2019
Disposizione transitoria
Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
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