Art. 1
In vigore dal 24 ott 2019
Il regolamento (UE) 2016/6 è così modificato:
1)
all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Il pesce e i prodotti della pesca di cui all’allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere della prefettura di Fukushima sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell’analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco di tali prodotti.»;
2)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2021.»;
3)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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