Art. 3
Informazioni sulle comunicazioni agli investitori
In vigore dal 16 ott 2019
Informazioni sulle comunicazioni agli investitori
(1) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XII.
(2) Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XIII.
Storico versioni
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