Art. 3

Informazioni sulle comunicazioni agli investitori

In vigore dal 16 ott 2019
Informazioni sulle comunicazioni agli investitori (1)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione non ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XII. (2)   Il soggetto segnalante per una cartolarizzazione ABCP mette a disposizione le informazioni sulle comunicazioni agli investitori indicate nell’allegato XIII.
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